Incidente stradale
Come l’assicurazione può risarcire il tuo danno.
In questo articolo oggi vedremo come la nostra assicurazione può risarcire un danno derivante da un sinistro stradale.
Prima di tutto bisogna distinguere le tipologie di danno che possono verificarsi a seguito di un sinistro: il Danno Patrimoniale e il Danno Fisico.
Danno patrimoniale.
Il danno Patrimoniale può essere identificato in quella casistica di eventi (subiti o procurati) che riguardano il veicolo assicurato, rappresentando il costo monetario che la compagnia assicurativa dovrà risarcire.
Tale voce di danno è nella maggior parte delle volte di facile identificazione, infatti, a seguito di una semplice e generalmente rapida procedura di accertamento e valutazione dai danni subiti, la compagnia assicurativa procede al pagamento della somma quantificata.
Danno fisico.
Col termine danno fisico si fa principalmente riferimento al c.d. danno biologico, termine utilizzato per identificare quelle lesioni che hanno interessato la sfera dell’integrità fisica e psichica della persona.
Per comprendere al meglio il concetto di danno biologico bisogna partire dal presupposto che l’integrità fisica di una persona rappresenta un bene primario e come tale va tutelato. Tale principio viene sancito nella Costituzione Italiana, nello specifico all’art. 32
Per il riconoscimento del danno psicologico, ad esempio, sarà di certo necessaria una perizia medico-legale specifica in materia che possa accertare che quanto denunciato e richiesto per la summenzionata causale sia effettivamente derivato dal sinistro stradale e non dipenda, invece, da altri eventi scatenanti precedenti allo stesso.
Il risarcimento.
Per determinare il giusto risarcimento, la legge fornisce dei criteri di liquidazione basati su una tabella di valutazione che divide le lesioni subite in micropermanenti e macropermanenti, le quali a loro volta tengono conto di due principali criteri distintivi: l’età ed il sesso del danneggiato.
I danni che non vanno oltre i 9 punti di invalidità permanente rientrano nella prima categoria, mentre quelli che superano i 9 punti rientrano nella seconda.
A tale principale voce di danno, andranno poi aggiunti, oltre le speculari e documentate spese mediche per le cure necessarie, anche la c.d. invalidità temporanea, rappresentante l’effetto invalidante temporaneo, calcolato nelle percentuali del 25% – 50% – 75% e 100% o c.d. totale, distribuita poi per i giorni corrispondenti alla corrispondente percentuale.